Skip to main content

Organi istituzionali

Organi istituzionali

Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione)

Costituito da un Consiglio composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri.
I fondatori sono membri di diritto.
I componenti sono nominati nell’atto costitutivo e, successivamente, per cooptazione dagli amministratori rimasti in carica.
I membri dell’Organo di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Organo.
Non possono essere nominati membri dell’Organo di Amministrazione coloro che:

  1. si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
  2. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
  3. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
  4. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
  5. ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell’Organo di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
I componenti dell’Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Le cariche dei membri dell’Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, debitamente documentate ed approvate dall’Organo stesso.

Il Comitato
Scientifico

È prevista la creazione di uno Comitato scientifico composto da almeno cinque rappresentanti delle diverse discipline scientifiche, nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato viene consultato periodicamente, circa l'attività scientifica della Fondazione, dal Presidente, dal Segretario generale per fissare, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, i programmi di lavoro, le iniziative e le manifestazioni di interesse didattico, culturale e scientifico.

Le cariche dei membri del Comitato scientifico sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, debitamente documentate ed approvate dall’Organo stesso.

L’Organo
di Controllo

L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo è nominato dai Fondatori nell’atto costitutivo e successivamente dall'Organo Amministrativo.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell’Organo di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Il Revisore Legale dei Conti

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell’apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.
La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dai Fondatori nell’atto costitutivo e successivamente dall’Organo Amministrativo.
Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato

Contatta la Fondazione Di Bella

Nome
Caselle di Spunta

Fai una scelta consapevole.

Dai il tuo 5 X 1000 alla nostra ricerca!

 

BONIFICO BANCARIO:

  1. Intestatario "Fondazione Giuseppe Di Bella E.T.S.”
  2. IBAN : IT75R0306902520100000005412 - Intesa S. Paolo - Bologna
  3. Nella causale deve essere indicato il C.F. del donatore, per poter ottenere il diritto alla relativa deducibilità fiscale.

 

BOLLETTINO POSTALE:

  1. C/C 8706082
  2. Intestato a: Fondazione Giuseppe Di Bella ETS
  3. Causale: Sostegno attività scientifica Fondazione Giuseppe Di Bella


PAYPAL usa il bottone qui sotto:
DONA